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Legislazione

LEGISLAZIONE ITALIANA IN MATERIA DI BULLISMO

Nell’ordinamento giuridico italiano in materia di bullismo, al momento esiste solo la legge 71/2017 specifica per il cyber-bullismo.  E’ però in corso un dibattito parlamentare che dovrebbe portare all’emanazione di una legge anti-bullismo, con scopi sia preventivi che repressivi, la quale ha avuto il via libera dalla Camera dei Deputati a gennaio 2020 e che tuttora (dicembre 2021) si trova in corso di esame in commissione per il successivo passaggio al Senato.

In assenza, ad oggi, di una legge specifica sul bullismo, le modalità con cui tale fenomeno si sviluppa interessano i diversi rami del diritto

  • diritto penale: perché gli episodi possono ricadere in ambito di reato
  • diritto civile: perché il bullo può danneggiare cose o persone ed essere tenuto al risarcimento
  • diritto minorile

Reati contro la persona  

Il bullismo può configurarsi in uno dei seguenti reati contro la persona: istigazione al suicidio (art. 580 c.p.); percosse (art. 581 c.p.); lesioni (art. 582 c.p.); rissa (art. 588 c.p.); diffamazione (art. 595 c.p.); violenza sessuale (art. 609 bis c.p.); minaccia (art. 612 c.p.); stalking (art. 612 bis c.p.); interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.).  

Reati contro il patrimonio 

Dal bullismo, poi, può derivare anche il compimento di reati contro il patrimonio: furto (art. 624 c.p.); estorsione (art. 629 c.p.); danneggiamento (art. 635 c.p.).  

Altre ipotesi di reato  

Infine, ulteriori fattispecie di reato che possono essere integrate dal compimento di atti di bullismo sono: sostituzione di persona (art. 494 c.p.); frode informatica (art. 640 ter c.p.).  

Un elemento di grande rilevanza nel delineare la responsabilità penale, risulta essere l’età; nella grande maggioranza dei casi, gli atti di (cyber)bullismo avvengono tra minorenni, i quali, non sono punibili penalmente. Nello specifico, i minori al di sotto dei quattordici anni – a seguito di condotte rilevanti – non sono perseguibili penalmente, anche se vengono ritenuti socialmente pericolosi. In questi casi, il Tribunale per i Minorenni può sentenziare un percorso rieducativo che preveda misure di sicurezza (come l’ingresso in un riformatorio giudiziario oppure lo stato di libertà vigilata).

Qualora i minori al momento del compimento delle condotte lesive si trovino in un’età compresa tra i quattordici e i diciassette anni possono incorrere in responsabilità penale, previa valutazione del giudice sulla loro capacità di intendere e di volere in merito al reato a loro ascritto. È possibile porre nei loro confronti la c.d. procedura di ammonimento (qualora i fatti siano commessi mediante Internet). I soggetti in condizioni di maggiore età sono perseguiti penalmente secondo le modalità ordinarie.

In sede civile si configura una responsabilità del bullo maggiorenne e, qualora minorenne, anche dei genitori per gli atti che si verificano al di fuori dall’ambiente scolastico; qualora, invece, le condotte si compiano nelle istituzioni scolastiche, passibili di responsabilità civile possono essere anche gli insegnanti e i dirigenti scolastici.

I genitori incorrono in responsabilità civile, in base all’art. 2048 c.c., rubricato “Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte”, il quale afferma come i genitori o il tutore, sono responsabili degli eventuali danni cagionati dal minore, sia esso emancipato, sia esso sotto la loro tutela. Tale articolo prevede la c.d. responsabilità per culpa in vigilando e in educando dei genitori per non aver vigilato, impedito o prevenuto comportamenti scorretti.

Nel panorama in cui ci troviamo e tenendo in considerazione i soggetti a cui facciamo riferimento, è necessario considerare le istituzioni scolastiche, luoghi di forte impatto nella vita del bullo e, non esenti da responsabilità civile.

L’articolo di riferimento è il 2048, comma 2 c.c. che sancisce come coloro che insegnano un mestiere o un’arte, risultano responsabili dei danni cagionati dai loro allievi e apprendisti, per tutto il tempo cui sottostanno a loro vigilanza. Con esso, si prevede, nei giorni e nelle ore scolastiche, in caso di mancata vigilanza e educazione, una c.d. responsabilità per culpa in vigilando e in educando delle istituzioni scolastiche, con particolare riguardo agli insegnanti e ai dirigenti scolastici. Essa risulterà aggravata, salvo dimostrazione di aver vigilato bene o del caso fortuito.

L’istituzione scolastica può altresì incorrere anche nella c.d. “culpa in organizzando” qualora non siano attuate tutte le misure idonee atte a prevenire fenomeni di cyberbullismo.

Servizio emergenziale attivo 24 ore su 24

Attualmente è attivo il 114 Emergenza Infanzia in tutta Italia, 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, numero gratuito sia da telefonia fissa sia da mobile. Tale Helpline si rivolge a:

  • bambini e adolescenti (italiani e stranieri) in situazioni di pericolo immediato per la loro incolumità;
  • adulti che vogliono segnalare un caso di presunta emergenza;
  • servizi ed istituzioni coinvolte nella tutela di bambini e adolescenti.

Tale numero è stato istituito per rispondere in generale a qualsiasi situazione possa mettere a repentaglio la salute psico-fisica del minore e che richieda un intervento specialistico immediato, preso atto del fatto che in quel momento la famiglia o la comunità della quale fa parte non è in grado di proteggerlo. 

Tra le situazioni emergenziali contemplate dal servizio vengono contemplati ovviamente anche situazioni di abuso e maltrattamento, ma anche le nuove emergenze sociali (legate ad internet, ai cellulari, ai videogiochi), il che consente di accogliere anche i casi di bullismo e cyber-bullismo.

Fonti web:

https://www.studiocataldi.it/articoli/27611-il-bullismo.asp

https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52723.htm#

http://114.it/chi-siamo/